STATUTO
ART.1 – L’Associazione denominata “Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, costituita nel 1978, ha sede legale in Roma, via dei Soldati 25. La sede societaria può essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2 – L’Associazione, costituita a tempo indeterminato, può essere sciolta per delibera dell’Assemblea, riunita in sede straordinaria, con maggioranza qualificata dei quattro quinti dei voti. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari, e delibera sulla destinazione del patrimonio.
ART. 3 – L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica, ed è aperta ad ogni ideologia compatibile con i fini societari di cui all’art. 4.
ART. 4 – La finalità dell’Associazione è riunire le varie figure professionali che si occupano di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Ginecologi, Pediatri, Genetisti, Neuropsichiatri, Medici Legali, Giuristi, Psicologi, Sociologi, Ostetriche, Assistenti Sociali, Educatori, ecc) per promuovere manifestazioni culturali ed editoriali, convegni di studio, progetti di ricerca, protocolli clinici, viaggi di aggiornamento scientifico, borse di studio e qualunque altra attività attinente alla promozione e diffusione della Ginecologia Pediatrica ed Adolescenziale in Italia e nel mondo.
ART. 5 – La Società si compone di Soci Ordinari, Soci Onorari e di un Presidente Onorario. Soci Ordinari sono tutti coloro che ne facciano domanda al Presidente della Società, siano ammessi dal Consiglio Direttivo e siano in regola con i contributi annuali. I Soci Onorari, nominati a tempo indeterminato su proposta ed approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sono note personalità scientifiche, italiane e straniere, che si siano distinte nel campo della Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Presidente Onorario, nominato a tempo indeterminato dall’Assemblea per acclamazione, è una personalità scientifica italiana, di chiara fama nazionale ed internazionale, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della Ginecologia Pediatrica ed Adolescenziale. Il Presidente Onorario è membro permanente del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto.
ART. 6 – L’Assemblea è costituita dai soci ordinari ed onorari.
Spetta all’Assemblea:
- stabilire gli orientamenti scientifici ed organizzativi della Società, nonchè i rapporti con altre società ed organizzazioni scientifiche;
- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- apportare ed approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione ed allo sviluppo della Società, ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- procedere all’eventuale scioglimento della Società.
ART. 7 – La Società è amministrata da un Presidente e da un Consiglio Direttivo, composto di nove Consiglieri più il Presidente Onorario.
ART. 8 – Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea per elezione diretta a maggioranza semplice, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. A fine mandato il Presidente uscente rimane di diritto nel Consiglio direttivo per quattro anni, come “Past-President” con diritto di voto.
ART. 9 – Spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo:
- deliberare la convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- eleggere, tra i consiglieri: due Vicepresidenti (possibilmente un ginecologo ed un pediatra), il Segretario, il Tesoriere e due Revisori dei Conti (cariche che decadono con la scadenza quadriennale del mandato consiliare);
- stilare il programma delle attività della Società;
- stabilire l’ammontare delle quote sociali;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- nominare comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilire e delegare i poteri di firma;
- compilare tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità della Società.
ART. 10 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede sia il Consiglio che l’Assemblea.
Il Presidente vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed assicura il funzionamento dell’Associazione.
Nei casi d’urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva.
ART. 11 – I due Vicepresidenti, ad anni alterni, sostituiscono in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.
ART. 12 – I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali, il cui ammontare viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- da contributi e donazioni da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, Società, Istituti, soggetti privati;
ART: 13 – L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 14 – La gestione ordinaria della Società è organizzata secondo le norme del Regolamento allegato al presente statuto,
ART. 15 – Il Regolamento è modificabile a maggioranza semplice dall’Assemblea, riunita in seconda convocazione, secondo le esigenze organizzative della Società ed in conformità con le finalità statutarie della stessa
ART. 16 – Per modificare lo Statuto si fa riferimento all’Art. 21 del Codice Civile.
ART. 17 – Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di Legge.
REGOLAMENTO
- L’Assemblea è convocata entro il 31 dicembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo, tramite comunicazione scritta, via posta o e-mail, inviata almeno quindici giorni prima della riunione, firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e tutte le volte che sia richiesto da almeno un terzo dei soci.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vice- presidenti. I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- E’ ammesso che ciascun socio possa farsi rappresentare per delega da un altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per socio intervenuto.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
- L’avviso di convocazione deve essere spedito, via posta o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso d’urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica o telegrafica, almeno 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione.
- Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte su apposito Libro dei Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.
- L’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo è contemporanea e disgiunta. E’ eletto presidente il candidato che raccoglie il maggior numero di voti dell’Assemblea riunita in seconda convocazione.
- I voti raccolti dai candidati presidenti non eletti sono computabili per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo.
- Entrano nel Consiglio Direttivo i 9 candidati che raccolgono il maggior numero di voti.
- In caso di parità di voti tra il 9° e il 10° candidato, è prevista la partecipazione di entrambi ai lavori del Consiglio Direttivo, con la possibilità di esprimere un solo voto in sede deliberativa.